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Patrocinio a Spese dello Stato: Garanzia del Diritto di Difesa.

  • avvfceraso
  • 3 dic
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 1 giorno fa

Il patrocinio a Spese dello Stato - comunemente chiamato Gratuito Patrocinio - è un'istituto che garantisce la tutela legale ai non abbienti, consentendo a chi ha un reddito basso di farsi assistere da un avvocato senza dover sostenere le spese legali. Tutti i costi processuali vengono coperti dallo Stato, senza alcun onere a carico di chi ha chiesto ed ottenuto l'ammissione all'istituto con specifica istanza.


Difesa d'ufficio non vuol dire automaticamente Patrocinio a Spese dello Stato!

Qualora un indagato/imputato decida di farsi assistere dal difensore designato d'ufficio e non nominare un proprio difensore di fiducia, sussiste in capo allo stesso l'obbligo di retribuire il difensore eventualmente nominato d'ufficio, qualora non chieda di essere ammesso al "gratuito patrocinio, ricorrendone i presupposti di cui al D.P.R. 115/2002.

Quindi difesa d'ufficio non vuol dire difesa gratuita!

Peraltro, il difensore d'ufficio di soggetto insolvente ma reperibile gode comunque di tutela a fronte del lavoro svolto per cui, al termine del procedimento, dovrà procedere al recupero coattivo del suo credito tramite procedura esente da spese vive e, in caso di pignoramento con esito negativo, si vedrà liquidata la propria parcella dallo Stato.


Chi può accedere al Patrocinio a Spese dello Stato?

Le persone offese dai reati del C.d. Codice Rosso (ad esempio stalking art. 612bis c.p., maltrattamenti in famiglia art. 572 c.p., violenza sessuale artt. 609bis e ss. c.p...) possono accedere al beneficio a prescindere dal reddito.


Per indagati/ imputati/ persone offese di altri reati il limite di reddito è di 13.659,64 euro annui, per l'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza. 

In caso di familiari conviventi, bisogna considerare la somma dei redditi dell'intero nucleo familiare e, nel penale, il limite reddituale è innalzato di 1.032,91 euro per ciascun convivente. Es. Se siete in 3 il limite reddituale del nucleo familiare per l'ammissione è di 15.725,46 euro.

Per familiari conviventi si fa riferimento sia al nucleo anagrafico, sia alla convivenza di fatto.

Solo in caso di interessi contrapposti (es. procedimenti per maltrattamenti in famiglia) si può chiedere di non tenere in considerazione il reddito del soggetto i cui interessi sono in conflitto con quelli del richiedente.

 

Quali sono i redditi considerati?

Per il limite di reddito non bisogna fare riferimento all'ISEE ma al reddito imponibile!


 Cass. 42618/2024, “l’ISEE è un criterio non valido per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il d.P.R. n. 115/2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione”.


Vale quindi il dato riportato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata o, se si era esonerati dalla presentazione, quello risultante dalle Cu (Certificazioni Uniche) rilasciate dai soggetti erogatori (datori di lavoro pubblici e privati, Enti pensionistici o assistenziali, ecc). 

In assenza si può compilare autocertificazione sostitutiva


L’accertamento della condizione di “non abbiente” deve attingere a categorie per cui rilevi l’accertamento degli introiti effettivi del richiedente, tali da consentire o meno la possibilità di affrontare le spese di un giudizio.

A titolo non esaustivo vengono considerati rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

  • c.d. Reddito di Cittadinanza ovvero Assegno di Inclusione;

  • indennità di disoccupazione o di mobilità e la Cassa Integrazione, le rendite erogate da INAIL, la diaria per migranti (cd. pocket money);

  • pensioni (vecchiaia, anticipata, assegno e pensione di invalidità civile, assegno e pensione di inabilità, ciechi etc. - esclusa indennità di accompagnamento);

  • rendite, indennità, assegni di invalidità al lavoro;

  • assegno di separazione, divorzio, mantenimento a favore del coniuge, mantenimento a favore dei figli (eccetto assegno di divorzio una tantum);

  • assegno per il nucleo familiare/assegno unico figli erogato da INPS;

  • proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da non più di 5 anni o non adibiti ad abitazione principale, proventi da vendita di immobili situati all'estero;

  • vincite lotterie, concorsi a premi, giochi, scommesse; 

  • interessi percepiti da banche e poste su conti correnti, libretti e certificati di deposito;

  • proventi da partecipazione a fondi d'investimento, interessi da BOT, CCT, BTP.


 Come si presenta l'istanza di ammissione?

L'istanza di ammissione deve essere presentata presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo (Es. se il procedimento è in fase di indagini preliminari si presenterà alla cancelleria G.I.P.)


Tale istanza, se presentata dal difensore (ormai in modalità telematica) deve essere firmata alla presenza del difensore e autenticata dallo stesso e deve essere corredata di copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente ed eventualmente dei conviventi.  

 

Se sei hai bisogno di una consulenza per capire se hai diritto ad essere assistito con il c.d. Gratuito Patrocinio, scrivimi alla mail avv.fceraso@gmail.com o contattami al numero di telefono (+39) 3394424459


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